Diritto e normativaApprofondimento

Riforma del mercato dell'energia 2024/1747: CfD bidirezionali dal 2027 — riguarderanno biogas e biomassa?

Il regolamento (UE) 2024/1747 è entrato in vigore il 16 luglio 2024. Dal 17 luglio 2027 il sostegno diretto ai nuovi impianti eolici, solari e di altro tipo dovrà assumere la forma di CfD bidirezionali. Il biogas non è nell'elenco.

Pubblicato 4 min di letturaRedazione FeedstockData

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Linie wysokiego napięcia i stacja elektroenergetyczna o wschodzie słońca, w oddali biogazownia we mgle.
Illustrazione: FeedstockData (IA, Google Gemini)

La riforma del mercato dell'energia elettrica del 2024 introduce l'obbligo che, dalla metà del 2027, il sostegno diretto sui prezzi ai nuovi impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici senza serbatoio e nucleari assuma la forma di un contratto per differenza (CfD) bidirezionale. Biogas e biomassa non figurano in questo elenco, quindi non sono soggetti a tale obbligo.

Che cosa cambia il regolamento 2024/1747

Il regolamento (UE) 2024/1747 del 13 giugno 2024 modifica i regolamenti 2019/942 e 2019/943; l'accompagnatoria direttiva (UE) 2024/1711 modifica le direttive 2018/2001 (RED) e 2019/944. Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 26 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 16 luglio 2024. Contiene alcuni elementi riguardanti l'energia rinnovabile: regole per i contratti PPA, disposizioni sul sostegno alla flessibilità non fossile e il fondamentale art. 19d sui CfD bidirezionali.

Il CfD bidirezionale in sintesi

Il contratto per differenza stabilisce un prezzo di esercizio. Quando il prezzo di mercato è inferiore, il produttore riceve un'integrazione fino al prezzo di esercizio. Quando è superiore, restituisce l'eccedenza. Nel modello unilaterale (premio) il produttore trattiene tutto ciò che supera il prezzo di esercizio. Secondo l'art. 19d i ricavi oltre il prezzo di esercizio devono essere trasferiti ai clienti finali.

Un tale meccanismo lo conosciamo dall'Irlanda, dove il sistema RESS si basa su un CfD bidirezionale di 15 anni (cfr. resoconto della decisione sul RESS). I modelli di premio estone e finlandese sono diversi: il premio diminuisce con il prezzo di mercato e scompare con prezzi elevati, ma il produttore non restituisce l'eccedenza (cfr. Estonia e Finlandia).

Esempio numerico

Supponiamo, in via ipotetica, un prezzo di esercizio di 100 €/MWh. Se il prezzo medio di mercato è di 60 €/MWh, il produttore riceve un'integrazione di 40 €/MWh e in totale 100 €/MWh. Se il prezzo di mercato è di 130 €/MWh, il produttore restituisce 30 €/MWh e resta ugualmente a 100 €/MWh. Nel premio unilaterale nel secondo caso guadagnerebbe 130 €/MWh. La differenza mostra che il CfD stabilizza il ricavo, ma toglie la possibilità di profitto nei periodi di energia cara. Per gli impianti con costi di produzione vicini al prezzo di esercizio è vantaggioso, perché riduce il rischio, mentre per gli impianti flessibili, che possono vendere energia nelle ore di punta, è talvolta meno attraente.

Ambito e termini

Secondo l'art. 19d dal 17 luglio 2027 il sostegno diretto sui prezzi ai nuovi impianti che producono energia da vento, sole, geotermia, acqua senza serbatoio e da energia nucleare dovrà assumere la forma di un CfD bidirezionale o di un meccanismo equivalente. Per i progetti ibridi in mare il termine è il 17 luglio 2029.

Le tecnologie di combustione, cioè biogas e biomassa, non sono menzionate. Ciò significa che gli Stati possono continuare a sostenerle con un premio unilaterale, una tariffa o certificati, a condizione di conformità agli orientamenti CEEAG (cfr. articolo sulle CEEAG) e ai requisiti della direttiva sulle fonti rinnovabili.

Rilevanza per il biogas

L'esclusione del biogas ha conseguenze pratiche. In primo luogo, nelle aste per eolico e solare si applicheranno presto CfD bidirezionali, mentre nei panieri del biogas gli Stati possono mantenere il premio o la tariffa. In secondo luogo, se uno Stato decide per un'asta comune, in cui il biogas compete con eolico e solare, la costruzione definitiva del contratto può comprendere anche il biogas, e allora il produttore dovrà restituire le eccedenze. In terzo luogo, le disposizioni sulla flessibilità non fossile danno agli Stati una base per sostenere le fonti regolabili, il che può essere vantaggioso per gli impianti di biogas che operano in modalità di punta.

Conclusione pratica: l'investitore in un impianto di biogas dovrebbe seguire non tanto l'art. 19d in sé, quanto i progetti nazionali di attuazione della riforma, perché saranno essi a decidere se il biogas confluirà nel paniere con CfD bidirezionale o manterrà il modello attuale.

Che cosa è facoltativo

Il regolamento introduce anche elementi che gli Stati possono, ma non devono, applicare. Tra questi rientrano il sostegno alla flessibilità non fossile (disposizioni aggiunte al regolamento 2019/943) e le raccomandazioni sui modelli di contratti PPA. I produttori ottengono la possibilità di stipulare contratti a lungo termine che proteggono i loro ricavi al di fuori del sistema d'asta.

Conclusioni

  • L'obbligo del CfD bidirezionale dal 17 luglio 2027 riguarda vento, sole, geotermia, acqua senza serbatoio e atomo, non il biogas.
  • Per biogas e biomassa la forma del sostegno è ancora decisa dal diritto nazionale nell'ambito delle CEEAG.
  • I ricavi oltre il prezzo di esercizio devono andare ai clienti, quindi i produttori in CfD perdono la «parte alta» in cambio della certezza della «parte bassa».
  • L'ambito dell'obbligo può cambiare in atti successivi, quindi conviene verificare il testo vigente su EUR-Lex.

Fonti

  1. Rozporządzenie (UE) 2024/1747 — EUR-Lex
  2. Komisja Europejska — Electricity market design