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Regolamento 2019/1009: il digestato come prodotto fertilizzante UE con marcatura CE
Il regolamento 2019/1009 consente di immettere sul mercato dell'UE digestato e compost con marcatura CE. Illustriamo le categorie PFC, i componenti CMC 3, 4 e 5, la valutazione della conformità e il rapporto con il prodotto digestato nazionale.
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Il regolamento (UE) 2019/1009 crea un sistema unico di prodotti fertilizzanti UE in cui digestato e compost possono essere venduti liberamente in tutta l'Unione con marcatura CE, se soddisfano i requisiti della categoria di prodotto e dei componenti. Si applica dal 16 luglio 2022 e ha sostituito il regolamento 2003/2003 (sistema «FERTILIZZANTE CE»), ma ha un ambito molto più ampio, che comprende fertilizzanti organici, ammendanti, biostimolanti. Per gli impianti di biogas rappresenta un'alternativa alle autorizzazioni nazionali e al prodotto digestato nazionale.
Come è strutturato il sistema
- PFC (categorie funzionali di prodotto): definiscono che cosa è il prodotto, ad es. fertilizzante organico, ammendante, substrato di coltivazione, inibitore, biostimolante o miscela.
- CMC (categorie di materiali componenti): definiscono da che cosa il prodotto può derivare; i materiali in ingresso e i processi per ciascun componente sono descritti negli allegati. Per gli impianti di biogas sono fondamentali: CMC 3 (compost), CMC 4 (digestato da biomassa coltivata fresca) e CMC 5 (digestato diverso da quello da biomassa coltivata fresca).
- Requisiti di qualità: limiti per contaminanti (tra cui i metalli pesanti), agenti patogeni e impurità macroscopiche, nonché contenuti minimi di nutrienti.
- Valutazione della conformità: il fabbricante applica la procedura prevista per la categoria in questione e, in molti casi, soprattutto per compost e digestato, ricorre a un organismo notificato; il percorso si conclude con la dichiarazione di conformità UE e la marcatura CE.
- Etichettatura: l'etichetta riporta il contenuto dichiarato di nutrienti, le informazioni sull'uso, sul fabbricante e il numero dell'organismo (se applicabile).
Digestato e compost nei CMC
| Componente | Che cos'è | Note |
|---|---|---|
| CMC 3 | compost | da materiali in ingresso ammessi (tra cui rifiuti organici); richiede un processo di compostaggio con controllo della temperatura |
| CMC 4 | digestato da biomassa coltivata fresca | da piante coltivate come substrato |
| CMC 5 | digestato diverso dal CMC 4 | da altri materiali in ingresso indicati nell'allegato, tra cui rifiuti organici |
| CMC 10 | alcuni prodotti derivati da UPPZ | solo dopo aver raggiunto il punto finale stabilito dalle norme sugli UPPZ |
Per i CMC 3 e 5 i fanghi di depurazione, industriali e di dragaggio non sono un materiale in ingresso ammesso. Sono inoltre richiesti un processo adeguato e l'igienizzazione, mentre i prodotti contenenti materiale di origine animale devono soddisfare anche i requisiti del regolamento 1069/2009.
Rapporto con la normativa sui rifiuti
Il regolamento prevede che i materiali che soddisfano i criteri cessino di essere rifiuti dopo l'immissione sul mercato di un prodotto conforme, il che ne facilita il commercio nell'UE. Per gli impianti di biogas significa che un prodotto con marcatura CE può uscire dal regime dei rifiuti e dalle autorizzazioni nazionali, ma solo se l'intera filiera, la matrice in ingresso, il processo e le prove soddisfano i requisiti del regolamento.
Polonia: quattro percorsi paralleli
- Prodotto fertilizzante UE (CE): regolamento 2019/1009 applicato direttamente, vigilanza secondo la legge sui sistemi di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato e la legge sui fertilizzanti e la concimazione (la vigilanza spetta all'Ispettorato per la protezione delle piante e le sementi).
- Prodotto digestato nazionale degli impianti di biogas agricoli (dall'11 settembre 2023): senza autorizzazione del ministro, previa notifica all'ispettore provinciale, con dichiarazione del contenuto e limiti di contaminanti per una parte dei substrati; divieto di confezionamento e obbligo di contratto scritto in caso di cessione per l'utilizzo agricolo diretto.
- Fertilizzante organico con autorizzazione del ministro: per il digestato al di fuori del percorso agricolo.
- Recupero R10: quando il digestato rimane un rifiuto.
Quando conviene scegliere la marcatura CE
- Quando il prodotto deve essere venduto in sacchi o in grandi lotti sul mercato dell'Unione, anche al di fuori della Polonia.
- Quando la matrice in ingresso e il processo sono stabili e la composizione è ripetibile, così che il costo della valutazione della conformità si ripartisca su una produzione elevata.
- Quando gli acquirenti si aspettano la marcatura e parametri dichiarati.
È meno conveniente quando il digestato va solo a poche aziende agricole vicine: in tal caso il percorso nazionale è più semplice.
Come si attua il percorso, passo dopo passo
- Scelta della categoria di prodotto: ad es. fertilizzante organico da digestato come PFC per i fertilizzanti oppure ammendante.
- Verifica dei materiali in ingresso rispetto all'elenco riportato nell'allegato per il CMC scelto.
- Adeguamento del processo: igienizzazione, controllo di tempo e temperatura, qualità del digestato.
- Prove sul prodotto: contaminanti, agenti patogeni, impurità macroscopiche, nutrienti dichiarati.
- Valutazione della conformità: scelta della procedura e, se necessario, dell'organismo notificato.
- Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE.
- Marcatura CE ed etichetta conformi ai requisiti.
- Mantenimento del sistema: ripetibilità della composizione, campioni di controllo, modifiche della ricetta comunicate all'organismo.
Costi e rischi
Il sistema CE richiede investimenti in documentazione, prove e valutazioni, il che ha senso con una scala maggiore e una buona ripetibilità. Il rischio è la variabilità della matrice in ingresso: ogni modifica sostanziale della ricetta può richiedere nuove prove o l'aggiornamento della documentazione. Il vantaggio, invece, è la libera circolazione in tutta l'UE e la semplificazione dello status di rifiuto. Per gli acquirenti contano la prevedibilità dei parametri e il fatto di non dover verificare se l'autorizzazione locale copra il prodotto in questione.
Che cosa il regolamento non copre
Il sistema CE riguarda i prodotti immessi sul mercato, non tutte le modalità di gestione del digestato. Il digestato distribuito sui propri campi o ceduto ai vicini può continuare ad avvalersi delle soluzioni nazionali (recupero R10, fertilizzante naturale, prodotto digestato). Il regolamento non sostituisce neppure le norme sugli UPPZ, il programma nitrati né i divieti di utilizzo dei fertilizzanti su terreni gelati o allagati: queste si applicano in parallelo.
Che cosa fare per prima cosa
- Verificare se la matrice in ingresso rientra tra i materiali in ingresso del CMC 4 o del CMC 5 (o del CMC 3 per il compost).
- Individuare la PFC adatta al prodotto (ad es. fertilizzante organico, ammendante).
- Analizzare il digestato rispetto ai limiti di contaminanti e agenti patogeni.
- Chiedere all'organismo notificato l'ambito della valutazione della conformità e i costi.
- Confrontare con i costi e i limiti del percorso nazionale.
Il testo ha carattere informativo e non costituisce consulenza legale; prima di una decisione di investimento o di un atto formale, verificare la formulazione vigente delle norme e consultare un legale o l'autorità competente.





