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Accordo preliminare sulla legge per il clima: riduzione netta di almeno il 55% entro il 2030

Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno concordato il 21 aprile 2021 il testo della legge sul clima: neutralità vincolante entro il 2050, obiettivo del 55% netto entro il 2030 e limite di 225 Mt CO₂ per il contributo degli assorbimenti.

Pubblicato Aggiornato 3 min di letturaRedazione FeedstockData

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Gmach Berlaymont, siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli, o zmierzchu – charakterystyczna przeszklona fasada w kształcie krzyża.
Foto Cbliu / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0, file di origine; modifiche: ritaglio

I negoziatori del Parlamento Europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo il 21 aprile 2021 sul testo della legge europea per il clima. In essa è stato stabilito l’obiettivo vincolante di neutralità climatica dell’UE entro il 2050, nonché una riduzione netta delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990. Il contributo degli assorbimenti di CO₂ a tale obiettivo è limitato a 225 Mt di CO₂ equivalente. L’accordo ha aperto la strada all’adozione formale dell’atto e ai lavori sul pacchetto "Pronti per il 55".

Le principali decisioni

  • Obiettivo 2050 – neutralità climatica nell’UE nel suo complesso; dopo il 2050 – emissioni negative.
  • Obiettivo 2030 – riduzione netta di almeno il 55%; il limite del contributo degli assorbimenti a 225 Mt CO₂e mira a incentivare riduzioni reali delle emissioni, anziché affidarsi esclusivamente a foreste e suoli.
  • Obiettivo 2040 – la Commissione dovrà presentare una proposta dopo la revisione globale dell’attuazione dell’Accordo di Parigi.
  • Consiglio scientifico – istituzione del Consiglio Scientifico Consultivo Europeo sui Cambiamenti Climatici, incaricato di valutare la coerenza delle azioni con gli obiettivi.
  • Valutazioni dei progressi – controllo periodico delle azioni dell’UE e degli Stati membri, con possibilità di raccomandazioni.

Significato per il biogas e l’agricoltura

Il limite al contributo degli assorbimenti implica che i settori emissivi – compresi agricoltura e rifiuti – debbano contribuire in misura maggiore alla riduzione. Per le aziende zootecniche, ciò si traduce in un crescente interesse per tecniche di riduzione delle emissioni di metano e ammoniaca, tra cui la digestione anaerobica dei liquami e del letame. Per la gestione dei rifiuti, si rafforza la pressione per ridurre lo smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili e per il recupero del biogas da discarica.

Per i gas rinnovabili, l’aspetto cruciale è che l’obiettivo del 55% richiede un aumento della quota di energie rinnovabili nel consumo energetico complessivo, inclusi riscaldamento e trasporti. Questo crea spazio per il biogas e il biometano, a condizione che vengano istituiti meccanismi di sostegno.

La Polonia nel contesto dell’accordo

La Polonia, così come altri Paesi della regione, ha sottolineato che il raggiungimento dell’obiettivo deve tenere conto dei diversi punti di partenza e della disponibilità di finanziamenti per la transizione. La legge sul clima non definisce la ripartizione degli sforzi tra gli Stati – questo sarà compito dei successivi atti, tra cui la revisione del regolamento sulla condivisione degli sforzi di riduzione, che la Commissione avrebbe dovuto presentare nel luglio 2021.

Prossimi passi

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dovevano approvare formalmente il testo, dopodiché l’atto sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Parallelamente, proseguivano i preparativi per il pacchetto legislativo volto a tradurre l’obiettivo in norme concrete per energia, industria, trasporti, edifici, agricoltura e rifiuti.

Perché il limite agli assorbimenti

Un obiettivo "netto" avrebbe potuto essere raggiunto in gran parte attraverso l’aumento degli assorbimenti di CO₂ nelle foreste e nei suoli, senza profondi cambiamenti nei settori energetico, industriale e agricolo. Il limite di 225 Mt CO₂e introduce una salvaguardia: il contributo netto degli assorbimenti all’obiettivo del 2030 è limitato a tale livello, quindi l’obiettivo non può essere raggiunto principalmente attraverso l’aumento degli assorbimenti anziché la riduzione delle emissioni. I Paesi con vaste aree forestali, invece, sostenevano che il settore dell’uso del suolo e della silvicoltura dovrebbe essere considerato in modo più ampio.

Fonti

  1. Rada UE — europejskie prawo o klimacie
  2. Rozporządzenie (UE) 2021/1119 — EUR-Lex