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Elenco dei substrati per l'impianto di biogas agricolo: decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 ottobre 2023
Il decreto del 12 ottobre 2023 definisce l'elenco dettagliato dei substrati utilizzabili in un impianto di biogas agricolo: letame, paglia, scarti agricoli e dell'industria alimentare, prodotti secondari. Entra in vigore il 18 ottobre.
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Il Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ha emanato il 12 ottobre 2023 un decreto riguardante l'elenco dettagliato dei substrati che possono essere utilizzati in un impianto di biogas agricolo (Dz.U. 2023 poz. 2230). Il decreto entra in vigore il 18 ottobre 2023. L'atto esecutivo della legge sulle agevolazioni per gli impianti di biogas agricolo è rilevante per gli investitori, poiché è proprio da questo elenco che dipende la possibilità di accedere a procedure semplificate e agevolazioni previste dalla legge.
Cosa cambia
L'elenco è suddiviso in due gruppi.
Gruppo 1 – biomassa: - letame, - paglia, - altre sostanze naturali non nocive provenienti dall'agricoltura o dalla silvicoltura, incluse quelle derivanti dalla coltivazione di funghi eduli e dall'idroponica.
Gruppo 2 – altri substrati non nocivi per la salute umana, animale e per l'ambiente, esclusivamente di origine biologica: - biomassa derivante dalla manutenzione di aree verdi, - prodotti secondari di origine animale, inclusi siero di latte (categorie 2 e 3 del regolamento 1069/2009), - residui liquidi e solidi derivanti dalla produzione di biogas da substrati inclusi nell'elenco, - prodotti secondari ai sensi dell'art. 10 della legge sui rifiuti, come vinacce, polpe, residui di distillazione e dell'industria alimentare, grassi non idonei al consumo, - rifiuti provenienti dall'agricoltura, orticoltura, silvicoltura, pesca e dalle industrie alimentari, lattiero-casearie, panificatorie, saccarifere e delle bevande, identificati con specifici codici di rifiuti.\n I substrati del gruppo 2 devono provenire direttamente dal produttore ed essere consegnati direttamente al produttore di biogas. I prodotti secondari di origine animale devono soddisfare i requisiti del regolamento 142/2011 per il biogas o il compostaggio. Non sono ammessi rifiuti pericolosi né urbani. Il decreto non stabilisce limiti quantitativi: le restrizioni derivano dall'origine, dalla classificazione dei rischi, dalle modalità di consegna e dai codici dei rifiuti.
Significato per il settore in Polonia
L'elenco precisa quali impianti di biogas possono beneficiare delle agevolazioni. Le installazioni basate su liquame, letame, paglia e residui della trasformazione rientrano facilmente nell'elenco. L'esclusione dei rifiuti urbani implica che gli impianti di biogas che trattano rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata non possono accedere alla procedura semplificata, ma sono soggetti alle normative generali.
Il requisito della consegna diretta dal produttore mira a limitare il rischio che le agevolazioni vengano utilizzate per il commercio indiretto di rifiuti. Per gli intermediari e le aziende logistiche, ciò comporta la necessità di analizzare i contratti.
A cosa prestare attenzione
L'investitore dovrebbe confrontare il mix di substrati previsto con l'elenco, verificare i codici dei rifiuti e lo status dei prodotti secondari, nonché controllare la conformità con i requisiti per i prodotti secondari di origine animale. La documentazione delle forniture dovrebbe confermare la natura diretta del rapporto con il produttore.
Dove cercare chiarimenti
I dubbi riguardanti la classificazione di specifiche materie prime devono essere consultati con gli organi di vigilanza: KOWR, ispezione per la protezione ambientale e autorità veterinarie nel caso di prodotti secondari di origine animale. È buona pratica conservare tutta la documentazione delle forniture, incluse le schede di trasferimento dei rifiuti o i documenti commerciali per i prodotti secondari.
Prossimi passi
L'elenco potrebbe essere modificato se la pratica evidenzierà lacune o la necessità di includere ulteriori substrati. Il settore auspica inoltre l'estensione delle agevolazioni agli impianti che utilizzano una parte di rifiuti urbani organici nell'ambito della collaborazione con i comuni.





