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Fanghi di depurazione urbani: destinazioni ammesse, dosi e analisi secondo la normativa
I fanghi di depurazione urbani possono essere applicati sul suolo solo se sono soddisfatte le condizioni del decreto del 2015 e dell'art. 96 della legge sui rifiuti. Dosi, analisi, divieti e altre destinazioni: compostaggio, digestione, incenerimento.
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I fanghi di depurazione urbani si possono applicare sul suolo solo se sono stabilizzati, analizzati e conformi ai limiti del decreto del Ministro dell'Ambiente del 6 febbraio 2015 e dell'art. 96 della legge sui rifiuti; le altre destinazioni sono il compostaggio, la digestione, l'incenerimento e lo smaltimento in discarica (in pratica escluso). Di seguito ricordiamo che cosa è esattamente consentito, in quali dosi e chi risponde delle analisi.
Destinazioni ammesse
| Destinazione | Note |
|---|---|
| Agricoltura (colture destinate alla commercializzazione, compresi i foraggi) | requisiti più severi; i fanghi si possono applicare al di fuori del periodo di crescita delle piante destinate al consumo diretto |
| Coltivazione di piante destinate alla produzione di compost | limiti di dose più elevati rispetto all'agricoltura |
| Coltivazione di piante non destinate al consumo e ai foraggi | ad es. energetiche od ornamentali |
| Ripristino di aree (agricolo e non agricolo) | il ripristino a fini agricoli è soggetto agli stessi requisiti dell'agricoltura |
| Adeguamento dei terreni alle esigenze derivanti dai piani di gestione dei rifiuti, dai piani di assetto del territorio o dalle decisioni sulle condizioni di edificazione | limiti come per le destinazioni non agricole |
| Compostaggio e digestione | considerati trattamento del rifiuto; il prodotto deve poi avere un proprio status giuridico |
| Trattamento termico (monoincenerimento, coincenerimento) | importanza crescente dopo il divieto di smaltimento in discarica |
L'applicazione sul suolo è un recupero, quindi i fanghi passano all'utilizzatore esclusivamente dal produttore (l'impianto di depurazione). È il produttore a rispondere della corretta applicazione nelle destinazioni agricole, mentre il detentore del terreno è esentato dall'autorizzazione al trattamento dei rifiuti o dall'iscrizione al registro.
Condizioni previste dal decreto
- Stabilizzazione — i fanghi devono essere stabilizzati per via biologica, chimica o termica in misura tale da ridurne la putrescibilità ed eliminare i pericoli (tra l'altro la digestione nell'impianto di depurazione).
- Metalli pesanti — il contenuto nei fanghi (allegato n. 1) e nello strato superficiale del suolo 0–25 cm (allegati n. 2 e 3) non deve superare i limiti.
- Igiene — in agricoltura e nel ripristino a fini agricoli non è stata isolata Salmonella in un campione rappresentativo di 100 g, e il numero di uova vitali di parassiti Ascaris, Trichuris e Toxocara per kg di SS è 0; nelle altre destinazioni le uova possono essere al massimo 300 per kg di SS.
- Suolo — pH sui terreni a uso agricolo di almeno 5,6.
- Periodo — al di fuori del periodo di crescita delle piante destinate al consumo diretto (dalla semina al raccolto).
Dosi
| Destinazione | Dose annua | Cumulata |
|---|---|---|
| Agricoltura e ripristino a fini agricoli | fino a 3 Mg SS/ha/anno | fino a 6 Mg SS/ha in 2 anni, 9 Mg SS/ha in 3 anni |
| Altre destinazioni (ripristino di aree non agricole, adeguamento dei terreni, colture per compost e colture non destinate al consumo) | fino a 15 Mg SS/ha/anno | fino a 30 Mg SS/ha in 2 anni, 45 Mg SS/ha in 3 anni |
La dose si stabilisce separatamente per ciascun lotto analizzato, in base ai risultati delle analisi del fango e del terreno, tenendo conto del fabbisogno di azoto e fosforo delle piante e degli altri fertilizzanti applicati.
Divieti di applicazione
L'art. 96, comma 12, vieta l'applicazione dei fanghi, tra l'altro, nei parchi nazionali e nelle riserve, in una fascia di 50 m da laghi e corsi d'acqua, nelle aree a rischio di alluvione, sui terreni congelati o coperti di neve, sui terreni agricoli con pendenza superiore al 10%, a una distanza inferiore a 100 m da una captazione d'acqua, da un'abitazione o da uno stabilimento alimentare, su prati e pascoli e nelle colture protette. È vietata anche l'applicazione sui terreni su cui crescono piante da frutteto e ortaggi (a eccezione degli alberi da frutto).
Obblighi del produttore e dell'utilizzatore
- Analisi del fango e dei terreni prima dell'applicazione, in laboratori accreditati; l'ambito comprende, tra l'altro, pH, sostanza secca, azoto, fosforo, metalli pesanti, Salmonella e uova di parassiti.
- La frequenza delle analisi del fango dipende dalle dimensioni dell'impianto di depurazione (nel 2020: una volta ogni 6 mesi fino a 10.000 AE, una volta ogni 4 mesi da 10.000 a 100.000 AE, una volta ogni 2 mesi oltre 100.000 AE).
- Comunicazione al WIOŚ dell'intenzione di conferire i fanghi ai terreni almeno 7 giorni prima (destinazioni 1–3).
- Trasmissione al detentore del terreno delle informazioni sulle dosi e dei risultati delle analisi.
- Conservazione delle analisi e delle informazioni per 5 anni dall'applicazione.
Smaltimento in discarica e destinazioni alternative
Lo smaltimento dei fanghi in discarica è limitato dai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica: per i fanghi (tra l'altro codice 19 08 05) valgono i limiti di carbonio organico totale fino al 5% di SS, di perdita per calcinazione fino all'8% di SS e di calore di combustione fino a 6 MJ/kg di SS. Molti fanghi non rispettano tali limiti, perciò dal 2016 lo smaltimento in discarica è per essi in pratica precluso. Restano: l'impiego sul suolo, il trattamento termico e la trasformazione in compost o in codigestione.
Compostaggio e digestione dei fanghi: a che cosa prestare attenzione
- Stabilizzazione non equivale a status di prodotto. Il fango stabilizzato nei digestori dell'impianto di depurazione rimane un rifiuto; va in agricoltura nell'ambito del recupero e deve rispettare le condizioni del decreto.
- La codigestione con altri rifiuti aumenta la produzione di biogas, ma cambia la natura del flusso: se nel digestore finiscono, ad es., rifiuti di cucina, compaiono i requisiti relativi ai SOA e autorizzazioni distinte, e il digestato cessa di essere un semplice fango di depurazione.
- Il compostaggio dei fanghi richiede materiale strutturante e controllo igienico; il compost con una quota di fanghi mantiene lo status di rifiuto oppure richiede un percorso distinto come fertilizzante, con analisi dei contaminanti.
- L'agricoltore non sceglie da solo. È il produttore a cedere il fango e a documentare la dose: il destinatario privo dei documenti delle analisi non dovrebbe riceverlo.
Che cosa fare per prima cosa
- Faccia analizzare il fango e il terreno su cui intende applicarlo.
- Verifichi che l'ubicazione non ricada nei divieti dell'art. 96, comma 12.
- Calcoli la dose in base ad azoto e fosforo, non solo in base al limite del decreto.
- Pianifichi un piano B (trattamento termico o compost) per il caso di mancato rispetto delle norme.
Il testo ha carattere informativo e non costituisce consulenza legale; prima di una decisione di investimento o formale, verifichi il testo vigente delle norme e si consulti con un legale o con l'autorità competente.
Fonti
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — art. 96 (ISAP/ELI)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277)
Domande e risposte
I fanghi di depurazione si possono usare su prati e pascoli?
No. L'art. 96, comma 12, della legge sui rifiuti vieta l'impiego di fanghi urbani, tra l'altro, su terreni utilizzati come pascoli e prati, nelle colture in serra, su terreni con pendenza superiore al 10% e in una fascia di 50 m da laghi e corsi d'acqua.





