Rifiuti ed economia circolareApprofondimento
Spedizioni di rifiuti: regolamento (UE) 2024/1157 e nuove norme dal 21 maggio 2026
Il regolamento (UE) 2024/1157 sostituirà il regolamento 1013/2006: procedure digitali, nuove norme sull'esportazione verso Paesi non OCSE e divieto di esportare rifiuti di plastica. Date chiave: 2025, 2026 e 2027.
Altre versioni linguistiche: polski, English, Deutsch, español, français, Nederlands.

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2024/1157 dell'11 aprile 2024 sulle spedizioni di rifiuti sostituirà il regolamento 1013/2006: la maggior parte delle sue disposizioni si applicherà dal 21 maggio 2026, le procedure passeranno a un sistema digitale centrale (DIWASS) e l'esportazione di rifiuti al di fuori dell'UE sarà inasprita, compreso il divieto di esportare rifiuti di plastica verso Paesi non OCSE dal 21 novembre 2026. Fino ad allora vigono in linea di principio le norme attuali (con le eccezioni indicate nella tabella seguente, ad es. per le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dal 1º gennaio 2025).
Le date più importanti
| Data | Che cosa accade |
|---|---|
| 20 maggio 2024 | entrata in vigore del regolamento |
| 1º gennaio 2025 | nuove norme di classificazione e spedizione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate |
| 21 febbraio 2025 | termine entro il quale i Paesi non OCSE dovevano comunicare di voler continuare a ricevere rifiuti dall'UE |
| 21 maggio 2026 | inizio dell'applicazione della maggior parte delle disposizioni e avvio di DIWASS |
| 21 novembre 2026 | divieto di esportare rifiuti di plastica verso Paesi non OCSE |
| 21 maggio 2027 | nuove norme di esportazione, comprese le restrizioni per i rifiuti della lista verde verso Paesi non OCSE |
Fino alle date indicate, per le rispettive aree si applica il regolamento 1013/2006.
Come funzionano le spedizioni all'interno dell'UE
- Notifica e consenso (procedura di previo consenso scritto) valgono per i rifiuti destinati allo smaltimento nonché per i rifiuti pericolosi e la maggior parte dei rifiuti misti destinati al recupero.
- I rifiuti della «lista verde» (in linea di principio non pericolosi e destinati al recupero) richiedono soltanto la trasmissione di informazioni generali prima della spedizione.
- Dal 21 maggio 2026 tali procedure devono essere svolte per via elettronica in un unico sistema UE (DIWASS): notifiche, consensi, informazioni e conferme del completamento del recupero.
Esportazione al di fuori dell'UE
- Resta in vigore il divieto generale di esportare rifiuti destinati allo smaltimento e il divieto di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso Paesi non OCSE.
- Per i Paesi OCSE la Commissione monitora l'impatto delle esportazioni e può avviare un dialogo con il Paese ricevente; l'esportazione può essere sospesa quando i rifiuti non sono gestiti in modo sicuro per l'ambiente. Particolare attenzione è dedicata ai rifiuti di plastica.
- Per i Paesi non OCSE, dal 21 maggio 2027 l'esportazione di rifiuti della lista verde sarà in linea di principio vietata, con eccezioni per i Paesi che soddisfano le condizioni ambientali. L'esportatore deve dimostrare che i rifiuti sono gestiti in uno stabilimento in modo rispettoso dell'ambiente e assicurare audit indipendenti; senza un audit positivo deve cessare l'esportazione verso tale stabilimento.
Che cosa significa per il settore del biogas e dei rifiuti organici
Lo spostamento oltre frontiera riguarda gli impianti di biogas e di compostaggio più spesso quando:
- ricevono rifiuti esteri come substrato (ad es. rifiuti alimentari da Germania o Cechia);
- inviano all'estero digestato o un'altra massa che è un rifiuto;
- collaborano con intermediari che trasportano rifiuti in più Paesi.
In tali situazioni occorre stabilire: se il materiale è un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE (e non un sottoprodotto, un prodotto fertilizzante o un sottoprodotto di origine animale), quale codice ha e a quale lista appartiene, nonché a che cosa è destinato (recupero o smaltimento). I sottoprodotti di origine animale sono soggetti ai requisiti distinti del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Domande di controllo prima della spedizione
- Il materiale è un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE? Se è un sottoprodotto, un prodotto fertilizzante o un sottoprodotto di origine animale, il regime è diverso.
- A quale categoria appartiene il rifiuto: lista verde (rischio minore, recupero), altri rifiuti destinati al recupero o rifiuti destinati allo smaltimento?
- La notifica richiede il consenso delle autorità del Paese di spedizione, di transito e di destinazione?
- È stata assicurata la garanzia finanziaria richiesta o un'assicurazione equivalente a copertura dei costi di trasporto, recupero o smaltimento in caso di irregolarità?
- Il contratto con il destinatario e i documenti di trasporto concordano con i dati nel sistema?
Il regolamento non modifica la logica fondamentale della tutela ambientale (i rifiuti devono essere gestiti in modo sicuro), ma inasprisce la vigilanza: richiede procedure digitali e coerenti, agevola il controllo delle rotte di trasporto e rafforza la possibilità di sospendere l'esportazione verso luoghi in cui i rifiuti sono gestiti in modo non conforme alle norme di tutela ambientale.
Dimensione nazionale
In Polonia la vigilanza sulle spedizioni di rifiuti è esercitata dall'Ispettore capo per la protezione dell'ambiente (Główny Inspektor Ochrony Środowiska), che conduce le procedure di notifica, mentre il sistema nazionale BDO integra la documentazione nazionale (comprese le schede di trasferimento nel trasporto sul territorio del Paese). Gli obblighi amministrativi precisi e le modalità di passaggio alle procedure elettroniche DIWASS sono comunicati dalla Commissione e dall'autorità nazionale: conviene seguirne le comunicazioni.
Come prepararsi
- Verifichi se i suoi flussi transfrontalieri riguardano rifiuti e, in tal caso, di quali codici e liste.
- Individui chi nella catena è il «notificante» (mittente) e il «destinatario».
- Pianifichi l'accesso al sistema elettronico e le autorizzazioni dei dipendenti.
- Se esporta al di fuori dell'UE, verifichi il Paese di destinazione (OCSE/non OCSE), la qualità dello stabilimento destinatario e le possibilità di audit.
- Per i rifiuti di plastica verso Paesi non OCSE: prepari alternative entro novembre 2026.
Errori tipici
- trattare il materiale come prodotto quando per l'autorità è un rifiuto;
- assenza delle informazioni richieste prima della spedizione per i rifiuti della lista verde;
- trascurare che il periodo transitorio riguarda contemporaneamente due regolamenti;
- ritenere che l'esportazione verso un Paese OCSE sia sempre consentita senza condizioni.
Il testo ha carattere informativo e non costituisce consulenza legale; prima di una decisione di investimento o formale, verifichi il testo vigente delle norme e si consulti con un legale o con l'autorità competente.
Fonti
Domande e risposte
Cosa cambia per l'azienda dal 21 maggio 2026?
Secondo l'informazione della Commissione europea, la maggior parte delle disposizioni del regolamento 2024/1157 si applica da tale data, e le procedure di spedizione all'interno dell'UE devono essere condotte per via elettronica nel sistema DIWASS. Fino ad allora si applicava il regolamento 1013/2006.
Il regolamento riguarda i sottoprodotti di origine animale?
La spedizione di sottoprodotti di origine animale è disciplinata separatamente dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e dalle norme di attuazione. Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti riguarda i rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.





