Diritto e normativaAnalisi
RED III: cosa cambia per il biogas e il biometano – analisi e stato di recepimento in Italia
La direttiva RED III innalza l'obiettivo UE per le energie rinnovabili al 2030, modifica i criteri di sostenibilità e istituisce un database europeo per i combustibili rinnovabili. Spieghiamo gli impatti sugli impianti di biogas e lo stato di recepimento in Italia.
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La RED III, ovvero la direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023, modifica la direttiva 2018/2001 e innalza l'obiettivo UE per la quota di energia da fonti rinnovabili ad almeno il 42,5% entro il 2030, con la possibilità di raggiungere il 45%. Per il biogas e il biometano, gli elementi più rilevanti sono tre: i criteri di sostenibilità rafforzati ed estesi (art. 29), il database UE per il tracciamento dei combustibili rinnovabili (art. 31a) e l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. Il testo descrive lo stato al 24 novembre 2025.
Obiettivi e scadenze
La direttiva è entrata in vigore il 20 novembre 2023. Gli Stati membri avevano tempo fino al 21 maggio 2025 per recepirla (per alcune disposizioni il termine era diverso). Oltre all'obiettivo generale per il 2030, sono stati introdotti obiettivi settoriali: nei trasporti, o il 29% di quota di FER, o il 14,5% di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas serra, più un obiettivo combinato per i biocarburanti avanzati e i combustibili RFNBO (5,5%, di cui almeno l'1% RFNBO); nel riscaldamento e raffreddamento e nell'industria – percorsi di crescita per la quota di FER. Il biometano supporta il raggiungimento degli obiettivi nei trasporti, nel teleriscaldamento e nell'industria, a condizione che soddisfi i criteri.
Criteri di sostenibilità: cosa è cambiato
| Ambito | RED II | RED III |
|---|---|---|
| Soglia per i combustibili gassosi da biomassa in energia e calore | 2 MW di potenza termica | 2 MW di potenza termica e impianti di biometano con portata superiore a 200 m³/h (CH₄) |
| Combustibili solidi da biomassa | 20 MW | 7,5 MW |
| Riduzione delle emissioni GHG in nuovi impianti di energia e calore | 70% (2021–2025), 80% (dal 2026) | 80% per gli impianti avviati dopo il 20 novembre 2023 |
| Impianti 2021 – 20.11.2023 | – | 70% fino alla fine del 2029 e 80% successivamente (≥10 MW), mentre per gli impianti a gas ≤10 MW: 70% per 15 anni di esercizio, poi 80% |
| Database | nessun articolo separato | art. 31a: database UE per combustibili liquidi e gassosi |
Inoltre, sono stati corretti i criteri relativi ai terreni (tra l'altro, è stata introdotta la definizione di foreste antiche ed è stata estesa la protezione alle brughiere). Fondamentale è la distinzione tra la soglia di 2 MW per la combustione del gas e la soglia di 200 m³/h per la produzione di biometano: un impianto di biometano che vende gas alla rete può quindi richiedere la certificazione, anche se non lo brucia in una grande unità.
Database UE e bilancio di massa
L'articolo 31a richiede che la Commissione attivi, entro il 21 novembre 2024, un database per il tracciamento dei combustibili liquidi e gassosi rinnovabili e dei combustibili di carbonio riciclati. Gli Stati membri devono richiedere agli operatori di inserire i dati sulle transazioni e le caratteristiche di sostenibilità, comprese le emissioni di GHG. Ai fini del database, la rete del gas UE è considerata un unico sistema di bilancio di massa, e le garanzie di origine del gas devono essere trasferite al database e annullate dopo il prelievo del gas. Gli Stati membri possono utilizzare database nazionali collegati al database UE. Secondo le informazioni della Commissione, il database è stato attivato, ma erano in corso discussioni sulla data di piena applicazione obbligatoria.
Accelerazione delle procedure
La RED III introduce aree di sviluppo accelerato delle FER, termini ridotti per il rilascio delle autorizzazioni (fino a 12 mesi nelle aree di sviluppo accelerato e fino a due anni al di fuori di esse) e la presunzione di interesse pubblico prevalente per i progetti FER. Per gli impianti di biogas, ciò significa potenzialmente procedure più brevi, a condizione che le normative nazionali le recepiscano e includano il biogas.
Stato di recepimento in Italia (novembre 2025)
Il termine per il recepimento è scaduto il 21 maggio 2025, ma a novembre 2025 il recepimento completo nel diritto italiano non era ancora concluso – i lavori legislativi per la modifica della legge sulle FER e delle normative correlate erano in corso. Parte delle disposizioni legate alla direttiva RED II (nella versione del 2022) sono state introdotte con la legge del 21 febbraio 2025 di modifica della legge sui biocarburanti e biocombustibili liquidi: accreditamento degli organismi di certificazione, disposizioni sul bilancio di massa e obbligo di trasmissione dei dati al database UE, mentre nella legge sulle FER sono stati introdotti i criteri per i combustibili gassosi da biomassa negli impianti avviati dopo il 31 dicembre 2023 con potenza pari o superiore a 2 MW. Gli investitori che pianificano un impianto di biometano dovrebbero prevedere l'adeguamento ai criteri della RED III e una rigorosa gestione della documentazione delle partite.
Cosa significa per l'investitore
- Pianifichi una riduzione delle emissioni di GHG con un margine rispetto alla soglia dell'80% nei nuovi impianti.
- Si assicuri della certificazione indipendentemente dal modo di combustione o vendita del gas.
- Predisponga un'infrastruttura dati: misurazioni, registrazione dei substrati, bilancio di massa.
- Monitori i progetti nazionali: scadenze, periodi transitori e definizioni degli impianti.
Impianti di biogas agricolo e nuove soglie
L'innalzamento dei requisiti non riguarda in modo uniforme tutti gli impianti di biogas. Gli impianti che bruciano biogas in cogenerazione con potenza termica inferiore a 2 MW rimangono al di fuori dell'ambito dei criteri, a meno che lo Stato membro non li estenda a impianti più piccoli. Cambia invece la situazione per gli impianti di biometano: la soglia di 200 m³/h di metano corrisponde approssimativamente a 1,75 milioni di m³ di metano all'anno con funzionamento continuo (200 × 8760 h), quindi saranno soggetti ai criteri gli impianti tipici che immettono gas in rete. Per i proprietari di piccoli impianti agricoli, quindi, non è tanto la direttiva in sé a essere cruciale, quanto se l'Italia deciderà di estendere i criteri alle fonti più piccole e quali periodi transitori introdurrà.
Il testo ha carattere informativo e non costituisce consulenza legale; prima di prendere una decisione di investimento o formale, verifichi il testo aggiornato delle normative e si consulti con un avvocato o l'autorità competente.
Fonti
Domande e risposte
In che modo RED III modifica le soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra?
Per l'energia elettrica, il calore e il freddo prodotti da biomassa nelle nuove installazioni (dopo il 20 novembre 2023), è richiesta una riduzione dell'80%; per gli impianti avviati in precedenza sono previsti periodi transitori in funzione della potenza e della data di messa in esercizio.
Il regolamento RED III si applica direttamente agli impianti di biogas?
La Direttiva richiede l'attuazione nella normativa nazionale, pertanto gli obblighi nei confronti degli impianti di biogas derivano dalle disposizioni nazionali. Tuttavia, è già opportuno considerare criteri più stringenti in materia di emissioni e certificazione, che riguardano la vendita del biometano come combustibile rinnovabile.




