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Regolamento sulla tassonomia UE (2020/852) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Il 22 giugno 2020 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2020/852, che introduce una classificazione delle attività ambientalmente sostenibili e sei obiettivi ambientali.

Pubblicato Aggiornato 3 min di letturaRedazione FeedstockData

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Nowoczesna szklano-stalowa architektura instytucji europejskich w Brukseli o zmierzchu, ludzie jako małe sylwetki.
Illustrazione: FeedstockData (IA, Google Gemini)

Il 22 giugno 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il regolamento (UE) 2020/852 che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili, noto come tassonomia UE. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ovvero il 12 luglio 2020. Il regolamento crea un sistema comune di classificazione che indica quali tipi di attività economica possono essere considerati ambientalmente sostenibili — un aspetto rilevante per il finanziamento degli impianti di biogas, degli impianti di trattamento dei rifiuti organici e degli impianti di depurazione.

Sei obiettivi ambientali

Il regolamento individua sei obiettivi:

  1. mitigazione dei cambiamenti climatici,
  2. adattamento ai cambiamenti climatici,
  3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine,
  4. transizione verso un'economia circolare,
  5. prevenzione e controllo dell'inquinamento,
  6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Criteri per attività sostenibili

Un'attività può essere considerata ambientalmente sostenibile se:

  • apporta un contributo sostanziale ad almeno uno degli obiettivi,
  • non arreca danni significativi a nessuno degli altri obiettivi (principio del "non arrecare danni significativi"),
  • è condotta nel rispetto delle garanzie sociali minime,
  • soddisfa i criteri tecnici di qualificazione, che la Commissione definirà negli atti delegati.

Il regolamento impone inoltre obblighi di divulgazione delle informazioni agli enti soggetti alla direttiva sulle comunicazioni non finanziarie e ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti definiti come sostenibili.

Rilevanza per il biogas e i rifiuti

La tassonomia non stabilisce quali tecnologie siano ammesse, ma influisce sull'accesso ai finanziamenti. Le banche e i fondi che intendono dimostrare un'elevata quota di attività "verdi" preferiranno i progetti conformi ai criteri. Per un impianto di biogas agricolo, ciò significa la necessità di documentare la riduzione delle emissioni, l'origine delle materie prime e la limitazione delle perdite di metano. Per gli impianti di digestione anaerobica dei rifiuti organici e gli impianti di depurazione delle acque reflue, la conformità ai requisiti dell'economia circolare e della protezione delle acque.

Il rapporto degli esperti del TEG (Technical Expert Group on Sustainable Finance, gruppo di esperti dell'UE sulla finanza sostenibile) di marzo 2020 indicava i criteri per questi tipi di attività; ora tali criteri avrebbero dovuto essere recepiti negli atti delegati.

Prossimi passi

In conformità al regolamento, la Commissione avrebbe dovuto adottare un atto delegato sui criteri per gli obiettivi climatici entro la fine del 2020, mentre per gli altri obiettivi negli anni successivi. L'applicazione delle disposizioni è stata scaglionata nel tempo: gli articoli 4–7 e l'articolo 8, paragrafi 1–3, si applicano dal 1° gennaio 2022 per gli obiettivi climatici (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) e dal 1° gennaio 2023 per gli altri obiettivi (articolo 27, paragrafo 2). Per gli investitori, ciò significava che nel 2021 era necessario preparare la documentazione ai fini della valutazione di conformità e, dopo la pubblicazione degli atti, adeguarla ai criteri definitivi.

Controversie sulla tassonomia

Il tema più dibattuto durante i lavori sul regolamento è stato il ruolo del gas naturale e dell'energia nucleare, nonché della biomassa. I Paesi con un'elevata quota di carbone hanno chiesto che i combustibili di transizione non fossero esclusi dalla categoria degli investimenti desiderabili. Per il biogas agricolo è stato importante che il rapporto del TEG includesse criteri distinti per le bioenergie, richiamandosi ai principi di sostenibilità della direttiva sulle energie rinnovabili.

Cosa fare subito

Agli operatori degli impianti di biogas conviene iniziare a organizzare i dati che in futuro serviranno per la valutazione di conformità: bilancio delle materie prime, entità e tipo di emissioni, modalità di gestione del digestato e misure per limitare le perdite di metano. Tale documentazione è utile indipendentemente dalla versione definitiva degli atti delegati, poiché le banche la richiedono sempre più spesso nella valutazione del rischio climatico dei progetti.

Fonti

  1. Rozporządzenie (UE) 2020/852 — EUR-Lex
  2. Komisja Europejska — taksonomia UE