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Tassonomia UE: pubblicato l’atto delegato 2021/2139 con i criteri per biogas e bio-rifiuti

Il 9 dicembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il regolamento delegato (UE) 2021/2139 con i criteri della tassonomia per gli obiettivi climatici. Esso include il biogas, la digestione anaerobica dei bio-rifiuti e dei fanghi di depurazione, nonché il biogas da discarica.

Pubblicato Aggiornato 3 min di letturaRedazione FeedstockData

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Nowoczesna szklano-stalowa architektura instytucji europejskich w Brukseli o zmierzchu, ludzie jako małe sylwetki.
Illustrazione: FeedstockData (IA, Google Gemini)

Il 9 dicembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il regolamento delegato della Commissione (UE) 2021/2139, che definisce i criteri tecnici per la qualificazione delle attività che apportano un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento agli stessi. Si tratta del primo atto attuativo del regolamento sulla tassonomia 2020/852. È in vigore dal 1° gennaio 2022 e ha un impatto diretto sul modo in cui vengono descritte le investizioni nel biogas, nella digestione anaerobica dei bio-rifiuti e nel trattamento delle acque reflue.

Cosa comprende l’atto

L’atto contiene criteri per attività in diversi settori. Dal punto di vista del nostro compendio, sono rilevanti le seguenti categorie:

Settore Esempi di attività
Energia produzione di energia elettrica da bioenergia; cogenerazione (CHP) e calore da bioenergia; produzione di biogas e biocarburanti per il trasporto; reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni
Gestione dei rifiuti e delle acque digestione anaerobica dei bio-rifiuti; digestione anaerobica dei fanghi di depurazione; compostaggio dei bio-rifiuti; cattura e utilizzo del biogas da discarica; recupero di materiali dai rifiuti

I criteri generalmente combinano una soglia di riduzione delle emissioni nel ciclo di vita con requisiti relativi alle materie prime. Nel caso della digestione anaerobica dei bio-rifiuti, sono richiesti, tra l’altro, la raccolta differenziata, un piano di monitoraggio e di limitazione delle fughe di metano, nonché l’utilizzo del digestato come fertilizzante o ammendante del suolo. Per la bioenergia, i criteri fanno riferimento ai principi di sostenibilità della direttiva sulle energie rinnovabili.

Cosa non comprende l’atto

La trasformazione termica dei rifiuti urbani non è stata inclusa tra le attività che apportano un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il gas naturale e l’energia nucleare non sono stati coperti da questo atto – la Commissione ha annunciato che deciderà in merito in una procedura separata.

Significato per gli investitori

Dal 2022, le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione e gli operatori dei mercati finanziari dovranno dichiarare quale parte delle loro attività o del loro portafoglio rientra nella tassonomia o è conforme ad essa (nel primo anno, le imprese non finanziarie indicano solo la quota di attività qualificabili, mentre le istituzioni finanziarie lo faranno fino alla fine del 2023). Un impianto di biogas che soddisfa i criteri può essere descritto come "verde" in tali rapporti, facilitando l’accesso ai finanziamenti. Tuttavia, ciò richiede documentazione: bilancio delle emissioni, provenienza delle materie prime, tenuta dell’impianto e modalità di gestione del digestato.

Per gli impianti di trattamento dei rifiuti, è fondamentale distinguere tra digestione anaerobica e compostaggio dei bio-rifiuti, che rientrano nei criteri, e l’incenerimento, che non vi è incluso.

Prossimi passi

La Commissione ha annunciato ulteriori atti per gli altri obiettivi ambientali, tra cui l’economia circolare e la prevenzione dell’inquinamento. Per il settore dei rifiuti, questi saranno determinanti per la valutazione degli investimenti nel riciclo e nel trattamento dei rifiuti.

Come applicare l’atto nella pratica

Per l’investitore, il modo più semplice per valutare un progetto consiste in quattro passaggi: verificare se il tipo di attività è elencato nell’atto, poi se sono soddisfatti i criteri di contributo sostanziale (ad esempio, la riduzione delle emissioni nel ciclo di vita), successivamente se il progetto non arreca danno agli altri obiettivi ambientali e, infine, se sono rispettate le garanzie minime (articolo 18 del regolamento 2020/852: procedure che garantiscono il rispetto, tra l’altro, delle linee guida OCSE e ONU su imprese e diritti umani, nonché delle convenzioni fondamentali dell’OIL). Solo il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni consente di definire un’attività come sostenibile ai sensi della tassonomia. È opportuno conservare la documentazione probatoria, poiché sarà necessaria per l’audit e la rendicontazione.

Fonti

  1. Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 — EUR-Lex
  2. Komisja Europejska — taksonomia UE