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Digestato come concime: autorizzazione del ministro dell'Agricoltura e requisiti della legge sui concimi

Per vendere il digestato come concime organico occorre l'autorizzazione del ministro dell'Agricoltura. Descriviamo i passaggi: analisi, pareri degli istituti, documenti relativi ai sottoprodotti di origine animale (UPPZ), etichetta, vigilanza e limitazioni d'uso.

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Dłonie trzymające garść ciemnej, próchnicznej gleby nad grządką – symbol żyzności i nawożenia organicznego.
Foto USDA NRCS Montana / Wikimedia Commons, pubblico dominio, file di origine; modifiche: ritaglio

Per vendere il digestato come concime organico occorre ottenere l'autorizzazione del ministro competente per l'agricoltura. Il principio è introdotto dall'art. 3, comma 2, in combinato disposto con l'art. 4 della legge del 10 luglio 2007 sui concimi e sulla concimazione: i concimi organici (nonché organo-minerali, minerali privi del marchio «CONCIME CE» e i prodotti ausiliari per le piante) sono immessi sul mercato sulla base di un'autorizzazione. Di seguito i passaggi successivi e gli obblighi dopo l'ottenimento, nel quadro giuridico di luglio 2022.

Passo 1: stabilisca se abbia davvero bisogno dell'autorizzazione

Non tutto richiede un'autorizzazione. Secondo l'art. 3, comma 1, possono essere immessi sul mercato senza di essa, tra l'altro: i concimi ottenuti dalla miscelazione dei tipi contrassegnati come «CONCIME CE», i concimi corrispondenti ai tipi di calce da concimazione e i concimi naturali conformi al regolamento 1069/2009. I concimi naturali ceduti per l'utilizzo agricolo diretto richiedono invece un contratto scritto a pena di nullità. Il digestato derivante dalla digestione di rifiuti o trasformato in forma commerciale di norma non rientra in tali eccezioni, quindi è necessaria l'autorizzazione, oppure un'altra via, ad es. il recupero R10.

Dal 16 luglio 2022 ha cessato di essere in vigore il regolamento 2003/2003 (la marcatura «CONCIME CE») ed è entrato in vigore il regolamento 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell'UE. Questo testo descrive il percorso nazionale.

Passo 2: curi lo stabilimento (se nella miscela di alimentazione ci sono UPPZ)

Se il concime è stato ottenuto da sottoprodotti di origine animale o li contiene (ad es. da letame, liquame, rifiuti di cucina), lo stabilimento deve essere riconosciuto dal veterinario distrettuale. Alla domanda di autorizzazione si allega copia della decisione di riconoscimento dello stabilimento con il numero veterinario oppure una dichiarazione di averla ottenuta.

Passo 3: commissioni le analisi

L'ambito delle analisi prima dell'immissione sul mercato comprende analisi fisico-chimiche (contenuto di sostanza organica, di nutrienti, di metalli pesanti) e biologiche (Salmonella, uova vitali di parassiti intestinali, batteri indicatori). Per i concimi derivati da UPPZ l'ambito è più ampio. Le analisi sono eseguite dai laboratori indicati nelle norme, secondo l'IUNG-PIB tra l'altro l'Istituto dei concimi artificiali, l'IUNG, il PIWet-PIB, l'Istituto per la protezione dell'ambiente e l'Istituto di medicina rurale, oppure da enti accreditati. Nel caso del compost e dei residui di fermentazione nei campioni prelevati per il monitoraggio del processo negli impianti di biogas il numero ammissibile di E. coli e di batteri indicatori è di 5.000 ufc/g, mentre Salmonella e uova vitali di parassiti non devono essere presenti.

Passo 4: raccolga i pareri degli istituti

Il ministro rilascia la decisione dopo aver ottenuto i pareri degli istituti autorizzati, basati sulle analisi, secondo cui il concime:

  • è idoneo alla concimazione di piante o suoli (fornisce nutrienti, migliora la resa o la fertilità);
  • soddisfa i requisiti minimi e dichiarati di qualità;
  • non contiene impurità oltre i valori ammissibili;
  • non costituisce un pericolo per la salute di persone, animali o per l'ambiente se applicato secondo le istruzioni.

Nella pratica i pareri sono rilasciati, tra l'altro, dall'IUNG (qualità e idoneità), dall'Istituto di medicina rurale (effetti sulla salute umana), dal PIWet-PIB (effetti sulla salute animale e requisiti veterinari per i concimi da UPPZ) e dall'Istituto per la protezione dell'ambiente (effetti sull'ambiente).

Passo 5: presenti la domanda

La domanda è presentata dal produttore (per il concime prodotto in Polonia), dall'importatore o dal soggetto che immette sul mercato un concime proveniente da un altro Stato dell'UE. Contiene i dati del richiedente (NIP, numero KRS, se esiste), il nome e il tipo di concime, e si allegano: i risultati delle analisi, i pareri, il progetto di istruzioni per l'uso e lo stoccaggio (per i correttivi del suolo e gli stimolanti), copia del contratto della società civile (se pertinente) e la decisione veterinaria per i concimi da UPPZ.

Che cosa offre l'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato (art. 7), ma il ministro può revocarla se i requisiti di qualità non sono rispettati, se emerge un pericolo per la salute o per l'ambiente oppure se il concime da UPPZ cessa di soddisfare i requisiti del regolamento 1069/2009.

Etichetta, confezionamento e vigilanza

Sull'imballaggio o nei documenti allegati al prodotto sfuso si riportano esclusivamente le informazioni indicate nell'art. 9: numero di autorizzazione, contenuto dichiarato di nutrienti, forma o solubilità, nome commerciale, dati del produttore o dell'importatore, massa netta, periodo di idoneità e istruzioni per l'uso. Il confezionamento è possibile solo con il consenso scritto del produttore e dopo aver concordato gli imballaggi. La vigilanza sul commercio è esercitata dal 1º luglio 2020 dall'Ispettorato statale per la protezione delle piante e delle sementi (in precedenza Ispettorato della qualità commerciale dei prodotti agroalimentari), sull'utilizzo dall'Ispettorato per la protezione dell'ambiente e, sui concimi da UPPZ, anche dall'Ispettorato veterinario.

Limitazioni d'uso

Si utilizzano esclusivamente concimi ammessi alla commercializzazione. È vietato applicare concimi su suoli gelati, allagati, saturi d'acqua e coperti di neve (un suolo che nell'arco della giornata si scongela almeno in superficie non è considerato gelato), nonché applicare concimi naturali in forma liquida durante la vegetazione di piante consumate direttamente. L'agricoltore che utilizza il digestato deve inoltre rispettare il programma sui nitrati (termini, dosi, distanze dalle acque).

Come si rapporta agli altri percorsi

L'autorizzazione per il concime organico è una delle diverse strade per il digestato. L'alternativa è il recupero R10 (il digestato resta un rifiuto e va sui terreni alle condizioni del regolamento del 2015), il riconoscimento come sottoprodotto dopo la notifica al maresciallo del voivodato oppure la cessazione della qualifica di rifiuto. L'autorizzazione offre la maggiore libertà commerciale: il prodotto ha un numero, una composizione dichiarata e un'etichetta, e può essere venduto in sacchi e a distanze maggiori rispetto alle sole aziende vicine. Si paga in termini di tempo e di costo delle analisi, nonché con la necessità di mantenere una composizione ripetibile.

Un esempio di insieme di documenti per il fascicolo della domanda

  • Dati del richiedente: nome, indirizzo, NIP, eventualmente KRS e contratto della società civile.
  • Descrizione del prodotto: nome commerciale, tipo, forma (liquida, solida), miscela di alimentazione e tecnologia.
  • Rapporti di prova dei laboratori: metalli pesanti, nutrienti, sostanza organica, microbiologia e parassitologia.
  • Pareri degli istituti autorizzati su idoneità, qualità, impurità e sicurezza.
  • Decisione del veterinario distrettuale sul riconoscimento dello stabilimento (per i concimi da UPPZ).
  • Progetto di istruzioni per l'uso e lo stoccaggio (per i correttivi del suolo e gli stimolanti).
  • Prova del pagamento delle tasse, se richieste.

La preparazione del fascicolo completo prima della presentazione della domanda accorcia il procedimento, perché l'autorità non deve integrare le lacune.

Errori tipici

  1. Ritenere che basti una dichiarazione di composizione: per i concimi organici sono necessarie analisi e pareri.
  2. Assenza della decisione veterinaria per un concime da UPPZ.
  3. Modifica della ricetta della miscela di alimentazione senza verificare se i parametri corrispondano ancora all'autorizzazione.
  4. Insaccamento del digestato senza il consenso del produttore del concime (nel caso di confezionamento di un prodotto altrui).

Il presente testo ha carattere informativo e non costituisce consulenza legale; prima di una decisione di investimento o formale verifichi il testo vigente delle disposizioni e si rivolga a un avvocato o all'autorità competente.

Fonti

  1. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu — tekst jednolity z 2021 r. (ISAP/ELI)
  2. IUNG-PIB — Nawozy organiczne i polepszacze gleby zawierające UPPZ (prezentacja, 2022)
  3. Rozporządzenie (UE) 2019/1009 w sprawie produktów nawozowych UE (EUR-Lex)