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Italia: il decreto-legge 21/2026 modifica i prezzi minimi garantiti per biogas, biomasse e bioprodotti liquidi

Dal 1° aprile 2026 i PMG per biogas, biomasse e bioprodotti liquidi sono soggetti a limiti di ore e spese; ARERA ha aggiornato le formule per i costi fissi con la delibera 174/2026 del 19 maggio 2026.

Pubblicato 3 min di letturaRedazione FeedstockData

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Illustrazione: FeedstockData (IA, Google Gemini)

Il decreto-legge n. 21 del 20 febbraio 2026, convertito nella legge n. 49 del 10 aprile 2026, ha modificato a partire dal 1° aprile 2026 le regole sui prezzi minimi garantiti (PMG) per l’energia da biogas, biomasse e bioprodotti liquidi. Il regolatore ARERA ha attuato le modifiche con la delibera 174/2026/R/eel del 19 maggio 2026, e le formule aggiornate si applicano dal 1° luglio 2026. La novità più rilevante è l’introduzione di un limite alle ore di funzionamento coperte dai PMG e di limiti annuali di spesa.

Cosa ha modificato l’art. 5

L’art. 5 del decreto-legge 21/2026 modifica l’art. 24 del decreto legislativo 28/2011 e l’art. 5 del decreto-legge 181/2023. I criteri dei PMG si applicano ora per il periodo compreso tra il 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030. Dopo il 2030 e fino al 31 dicembre 2037, i PMG potranno operare solo per gli impianti di biogas con potenza fino a 300 kW che non sono stati convertiti in biometano, nonché per gli impianti che hanno realizzato interventi contemplati dal decreto MASE del 13 marzo 2024 n. 99. Per le installazioni che hanno rinunciato al precedente sostegno, il pagamento termina nel giorno in cui sarebbe scaduto il loro sostegno originario.

Limiti orari

I PMG sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti per semestre, differenziato in base ai tipi di impianto, tenendo conto della copertura della domanda e della continuità produttiva degli stabilimenti, anche in autoconsumo. Il GSE stabilisce tali ore: per gli impianti che servono un processo produttivo — in base alle ore di funzionamento di tale processo, mentre per gli altri — in base alle ore indicate da Terna, al fine di garantire flessibilità al sistema. Il GSE valuta il costo del meccanismo entro la metà del mese precedente il semestre; la prima previsione, per il secondo semestre del 2026, dovrà essere completata entro metà giugno 2026. Qualora si profilasse il rischio di superamento del limite di spesa, il numero di ore viene ridotto, prioritariamente per gli impianti non collegati a un processo produttivo.

Limiti di spesa

Il decreto stabilisce le spese massime annuali a carico degli oneri di sistema:

Anno Biogas (mln EUR) Biomasse (mln EUR) Bioprodotti liquidi (mln EUR)
2026 160 582,4 700
2027 278,5 582,5 537
2028 432,4 576,5 331
2029 413,5 570,1 208
2030 381,9 570,3 100

Per il biogas è inoltre previsto un importo aggiuntivo di 50,1 milioni di EUR all’anno per il periodo 2031–2037.

Delibera ARERA

ARERA ha precisato che le modifiche entrano in vigore dal 1° aprile 2026, fornendo tempestivamente agli operatori le informazioni necessarie per la pianificazione dell’esercizio degli impianti. La delibera continua a basare i costi sui rapporti RSE e aggiorna la formula per la parte dei PMG che copre i costi fissi, in modo che corrisponda al numero di ore di funzionamento di ciascun impianto. Le nuove formule si applicano dal 1° luglio 2026. Il regolatore ha inoltre tenuto conto della segnalazione degli operatori secondo cui l’attuale formula per i ricavi contrattuali penalizza gli impianti che prelevano energia dalla rete per uso proprio rispetto a quelli che la coprono tramite autoconsumo. Ulteriori miglioramenti, non urgenti, saranno introdotti dopo le consultazioni.

Contesto

Il meccanismo dei PMG per biogas e biomasse è stato introdotto nel 2023 (decreto-legge 57/2023) e attuato da ARERA nel 2024; si veda il post sulla delibera 132/2024].

Fonti

  1. ARERA — uchwała 174/2026/R/eel z 19 maja 2026 r.

Domande e risposte

Fino a quando saranno validi i PMG dopo le modifiche del 2026?

In linea generale, fino al 31 dicembre 2030; per il biogas fino a 300 kW senza conversione in biometano e per gli impianti di biogas con interventi previsti dal decreto MASE n. 99/2024, fino al 31 dicembre 2037.

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