Rifiuti ed economia circolareEvento

Novella della legge sui rifiuti del 17 novembre 2021: recepimento del pacchetto economia circolare, bio-rifiuti e responsabilità estesa del produttore

La legge del 17 novembre 2021 (Dz.U. 2021 poz. 2151), pubblicata il 26 novembre, introduce nell’ordinamento nazionale le modifiche del pacchetto UE sui rifiuti: nuove definizioni di bio-rifiuti, principi di responsabilità estesa del produttore (ROP), divieto di incenerimento dei rifiuti raccolti in modo selettivo e programmi di prevenzione.

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Foto Adrian Grycuk / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0 pl, file di origine; modifiche: ritaglio

Il Dziennik Ustaw ha pubblicato il 26 novembre 2021 la legge del 17 novembre 2021 recante modifiche alla legge sui rifiuti e ad alcune altre leggi (pos. 2151). Si tratta del principale atto che recepisce nell’ordinamento polacco le modifiche della direttiva quadro sui rifiuti del pacchetto economia circolare 2018, il cui termine di trasposizione è scaduto il 5 luglio 2020. Le disposizioni entrano in vigore, in linea di principio, il 1° gennaio 2022, mentre alcune il 1° gennaio 2025.

Le principali modifiche

Tra le soluzioni previste dalla legge, per il nostro compendio risultano rilevanti:

  • definizioni – i bio-rifiuti comprendono i rifiuti verdi, alimentari e da cucina provenienti da nuclei domestici, ristorazione, commercio e fonti analoghe; nuove definizioni riguardano, tra l’altro, i rifiuti da costruzione e demolizione, lo spreco alimentare, il recupero di materia e la responsabilità estesa del produttore;
  • prevenzione della produzione di rifiuti – programma nazionale di prevenzione della produzione di rifiuti e programma di prevenzione dello spreco alimentare, nonché relazioni annuali;
  • ROP – i produttori che sostengono i costi devono differenziare le tariffe in base a durabilità, possibilità di riparazione, riciclo e contenuto di sostanze pericolose; i costi non possono superare quelli necessari per l’erogazione dei servizi;
  • rifiuti da costruzione – obbligo di raccolta selettiva delle frazioni;
  • trattamento termico – i rifiuti raccolti in modo selettivo destinati al riutilizzo o al riciclo, di norma, non possono essere sottoposti a tali processi, salvo che ciò comporti il miglior risultato ambientale;
  • BDO – obblighi di rendicontazione ampliati, inclusi i dati sullo spreco alimentare, e ruolo rafforzato della Banca dati sui prodotti e imballaggi e sulla gestione dei rifiuti;
  • imballaggi – modifiche alla legge sulla gestione degli imballaggi: precisazioni sul riciclo, obiettivi al 2030 e tariffe a carico dei produttori.

Impatto sui bio-rifiuti e sugli impianti di biogas

La definizione dei bio-rifiuti in linea con la direttiva e il divieto di avviare flussi raccolti in modo selettivo all’incenerimento rafforzano gli argomenti a favore del trattamento biologico, inclusa la digestione anaerobica. Per i comuni, ciò comporta la necessità di pianificare la raccolta e gli impianti, mentre per gli impianti di biogas di tipo utilization si apre la possibilità di approvvigionamenti più stabili di rifiuti da raccolta selettiva, a condizione di garantire qualità adeguata e tariffe di accettazione.

La responsabilità estesa del produttore introdotta da questa legge ha carattere di principi generali – il sistema dettagliato per i diversi flussi richiede norme specifiche.

Prossimi passi

Restavano da elaborare i regolamenti attuativi e gli atti relativi agli imballaggi e alla ROP. Per le imprese e gli enti locali era fondamentale prepararsi ai nuovi obblighi di rendicontazione e alle modifiche delle tariffe, mentre per gli investitori nel settore della gestione dei rifiuti risultava essenziale valutare l’impatto delle nuove definizioni sullo status dei rifiuti e dei sottoprodotti.

Impatto pratico

Per le imprese che gestiscono i rifiuti, l’aggiornamento delle procedure interne è prioritario: registrazione, codici, rendicontazione e contratti con i destinatari. Per i comuni, l’adeguamento dei regolamenti e dei sistemi di raccolta selettiva alle nuove definizioni e agli obiettivi. La legge non conclude i lavori sul sistema di responsabilità estesa del produttore, che richiede norme separate, ma ne definisce il quadro generale.

Fonti

  1. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. — Dz.U. 2021 poz. 2151 (ELI)
  2. Dyrektywa (UE) 2018/851 — EUR-Lex