Diritto e normativaApprofondimento
RED II e il sostegno all'energia elettrica: premi di mercato, aste e tutela dalle modifiche retroattive
La Direttiva (UE) 2018/2001 richiede che il sostegno alle energie rinnovabili sia basato sul mercato, anziché su tariffe fisse. Vietta inoltre modifiche retroattive e consente l'apertura dei sistemi nazionali di sostegno ai produttori di altri Stati membri.
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La RED II, ovvero la Direttiva (UE) 2018/2001, non stabilisce tariffe per l'energia elettrica da biogas o biomassa, ma definisce le regole secondo cui gli Stati membri possono fissare tali tariffe: il sostegno deve essere basato sul mercato, prevedibile per l'investitore e subordinato ai criteri di sviluppo sostenibile. La Direttiva è entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e il termine per il suo recepimento è scaduto il 30 giugno 2021.
Sostegno basato sul mercato
L'articolo 4 della Direttiva stabilisce i principi generali dei sistemi di sostegno. Il sostegno deve incentivare l'integrazione dell'energia rinnovabile con il mercato e i produttori devono rispondere ai segnali di prezzo e massimizzare i ricavi di mercato. Pertanto, nei nuovi sistemi predominano i premi sul prezzo di mercato (feed-in premium) e le aste, mentre le tariffe fisse sono meno frequenti. Il produttore di energia da biogas vende l'elettricità sul mercato e riceve dallo Stato un'integrazione fino a un livello stabilito, non l'intero prezzo.
Per gli impianti di biogas, ciò è rilevante per due motivi. In primo luogo, il premio incentiva il funzionamento flessibile dell'unità, che può produrre energia quando il mercato paga di più e immagazzinare il biogas nei periodi di prezzi bassi. In secondo luogo, nelle aste il biogas compete con tecnologie a costi unitari inferiori, quindi i Paesi spesso creano categorie separate per biogas e biomassa (come fa la Polonia; cfr. risultati delle aste del 2019).
Tutela dalle modifiche retroattive
L'articolo 6 della Direttiva stabilisce che gli Stati membri non possono modificare il livello e le condizioni di sostegno per i progetti in modo da influire negativamente sui diritti concessi o compromettere la redditività dei progetti sostenuti. Questa tutela previene tagli improvvisi delle tariffe, come quelli subiti dai mercati delle energie rinnovabili in alcuni Paesi nel decennio passato. Le modifiche al sistema sono ammesse, ma non possono avere effetto retroattivo sugli impianti che hanno già ricevuto il sostegno. Per l'investitore in un impianto di biogas, l'articolo 6 rappresenta una garanzia che il contratto di sostegno stipulato in un'asta o con una decisione amministrativa è protetto dal diritto dell'Unione.
Apertura dei sistemi ai produttori esteri
L'articolo 5 prevede che gli Stati membri possano aprire parte dei loro sistemi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili a progetti localizzati in altri Paesi. Per tale sostegno aperto, la Direttiva indica quote indicative crescenti della nuova capacità sostenuta (o del budget): negli anni 2023-2026 almeno il 5% annuo, e negli anni 2027-2030 almeno il 10% (o meno, se tale è il livello delle interconnessioni del Paese). Per gli impianti di biogas, ciò significa una possibilità teorica di competere in aste al di fuori del proprio Paese, ma in pratica richiede accordi tra Stati e riguarda principalmente tecnologie con mobilità di mercato.
Criteri di sviluppo sostenibile (art. 29)
L'energia elettrica da combustibili da biomassa può essere conteggiata negli obiettivi di energia rinnovabile e beneficiare di sostegno solo se soddisfa i criteri di sviluppo sostenibile e di riduzione delle emissioni di gas serra. Le soglie di applicazione dei criteri nella RED II sono di almeno 2 MW di potenza termica nominale totale per i combustibili gassosi (biogas) e di almeno 20 MW per i combustibili solidi. Per un tipico impianto di biogas agricolo polacco con potenza elettrica di 1 MW, i criteri dell'art. 29 si applicano solo se la potenza termica nominale totale dell'impianto raggiunge almeno 2 MW. I dettagli sono discussi nel post sui criteri dell'art. 29].
Prospettive future
La RED II ha stabilito un quadro che gli Stati membri hanno recepito entro la metà del 2021. In pratica, tuttavia, le tariffe sono determinate dalla legislazione nazionale e dalle decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato, che devono rientrare nel quadro della RED II.
Applicazione pratica
La Direttiva lascia agli Stati la scelta degli strumenti, quindi nell'UE coesistono diverse soluzioni: aste con premi, certificati, meccanismi di compensazione variabili e tariffe fisse per piccoli impianti. Il principio comune è che, più grande è l'impianto, più il sostegno dovrebbe essere legato al mercato e alla concorrenza. Un investitore che pianifica un impianto di biogas dovrebbe quindi verificare tre aspetti: se il suo impianto è soggetto a requisiti di selezione competitiva, come viene calcolato il premio (sul prezzo orario o sulla media del periodo) e se i criteri dell'art. 29 saranno richiesti e chi li verifica. Ciascuno di questi elementi influisce sia sull'ammontare del ricavo per 1 MWh, sia sui costi di certificazione.
Conclusioni principali
- La Direttiva non garantisce una tariffa, ma richiede che il sostegno abbia carattere di mercato.
- L'articolo 6 protegge dalle modifiche retroattive, il che è rilevante per la bancabilità dei progetti.
- I criteri di sviluppo sostenibile sono una condizione per il conteggio dell'energia da biogas negli obiettivi nazionali.
Fonti
Domande e risposte
La RED II vieta le tariffe fisse (FIT)?
La Direttiva non utilizza questa denominazione, ma richiede che i sistemi di sostegno incentivino la reattività ai prezzi di mercato e l’integrazione con il mercato dell’energia. In pratica, ciò si traduce in premi aggiuntivi al prezzo di mercato e in aste, con eccezioni per gli impianti di piccole dimensioni.





