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Scaduto il termine per la trasposizione della RED III (21 maggio 2025): soglie di sostenibilità per biogas e biomasse
Il 21 maggio 2025 è scaduto il termine per la trasposizione della maggior parte delle disposizioni della direttiva RED III. Per i combustibili da biomassa, i criteri di sostenibilità si applicano ora agli impianti a partire da 7,5 MW (biogas da 2 MW).
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Il 21 maggio 2025 è scaduto il termine per la trasposizione della direttiva (UE) 2023/2413, nota come RED III, nel diritto nazionale. Per il settore delle "rinnovabili sporche", la modifica più rilevante è l’abbassamento della soglia di applicazione dei criteri di sostenibilità per i combustibili da biomassa solida a 7,5 MW; per il biogas, la soglia rimane fissata a 2 MW.
Cosa è scaduto il 21 maggio 2025
La direttiva RED III è entrata in vigore il 20 novembre 2023 (cfr. post sull’entrata in vigore). Secondo la tabella dei termini dell’EEB, il termine generale per la trasposizione della maggior parte delle disposizioni della direttiva era il 21 maggio 2025, mentre le norme sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni da parte degli Stati membri dovevano essere attuate entro il 1° luglio 2024. La direttiva innalza l’obiettivo UE per la quota di energie rinnovabili al 42,5% entro il 2030 (cfr. accordo del 30 marzo 2023).
Soglie di sostenibilità
I criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all’art. 29 della RED III si applicano ai combustibili da biomassa solida negli impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 7,5 MW. Nella RED II, la soglia era fissata a 20 MW. Per i combustibili gassosi, compreso il biogas, la soglia rimane a 2 MW, come in precedenza (i criteri riguardano anche gli impianti che producono biometano con una portata superiore a 200 m³ di equivalente metano all’ora). L’abbassamento della soglia per la biomassa solida implica che anche impianti di dimensioni minori, come centrali elettriche e impianti di cogenerazione che in precedenza erano al di sotto dei 20 MW, saranno ora soggetti a controllo.
I requisiti di riduzione delle emissioni variano in base alla data di avvio dell’impianto, con i livelli più stringenti applicabili alle nuove installazioni. È consigliabile verificare le percentuali specifiche nel testo della direttiva e nelle normative nazionali, poiché differiscono a seconda del tipo di impianto e della data di avvio.
Cosa significa per gli impianti di biogas
- Gli impianti di biogas a cogenerazione con una potenza termica pari o superiore a 2 MW rimangono soggetti ai criteri di sostenibilità, e la documentazione relativa ai substrati deve essere conforme alle regole di verifica (cfr. post sul regolamento 2022/996).
- Gli impianti di cogenerazione a biomassa solida con potenza compresa tra 7,5 e 20 MW diventano nuovi soggetti sottoposti a controllo.
- Fino a quando lo Stato non adotterà le normative di attuazione, le regole di certificazione e documentazione per le nuove soglie potrebbero risultare poco chiare.
- Gli Stati che non hanno notificato la piena trasposizione potrebbero essere soggetti a una procedura di infrazione.
Prossimi passi
Dopo la scadenza del termine per la trasposizione, la Commissione valuterà quali Stati non hanno attuato integralmente la direttiva e potrà avviare procedure di infrazione. Per la Polonia, l’attuazione richiede l’adeguamento della legge sulle energie rinnovabili e delle normative sulla sostenibilità alle nuove soglie. Gli investitori dovrebbero monitorare i progetti di legge e le comunicazioni dell’autorità di regolamentazione, poiché i nuovi requisiti influiscono sui costi di certificazione e documentazione.
Fonti
Domande e risposte
Il Regolamento RED III modifica i requisiti per i piccoli impianti di biogas?
No, per il biogas: la soglia di applicazione dei criteri di sostenibilità per i combustibili gassosi rimane fissata a 2 MW. La riduzione da 20 MW a 7,5 MW riguarda i combustibili solidi, ovvero gli impianti di cogenerazione a biomassa.




